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Diffide e messe in mora — Fac Simile Gratuiti 2026

La diffida e l'atto formale con cui si intima a un soggetto di adempiere a un'obbligazione o di cessare un comportamento illecito entro un termine perentorio. La messa in mora (art. 1219 c.c.) e l'intimazione scritta con cui il creditore richiede al debitore l'adempimento dell'obbligazione, producendo effetti giuridici rilevanti come il decorso degli interessi moratori e il passaggio del rischio. La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) fissa un termine non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto. Questi atti devono essere inviati tramite raccomandata A/R o PEC per avere valore legale.

Riferimento normativo: Artt. 1219, 1454 c.c.