Modello di Messa in Mora

Aggiornato marzo 2026

La messa in mora è l'atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere la propria obbligazione. Disciplinata dall'articolo 1219 del Codice Civile, la costituzione in mora avviene mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto e produce effetti giuridici fondamentali: il debitore è tenuto al risarcimento del danno da ritardo, gli interessi moratori iniziano a decorrere e il ris.

GratuitoPDF & WordRif.: Art. 1219 c.c. (Costituzione in mora)
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Creditore
Debitore
Obbligazione
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Note importanti

Nota legale

La costituzione in mora è disciplinata dall'art. 1219 del Codice Civile.

La mora del debitore produce effetti importanti: obbligo di risarcimento del danno da ritardo, decorrenza degli interessi moratori e passaggio del rischio.

L'intimazione deve essere fatta per iscritto (raccomandata A/R o PEC).

Non è necessaria la costituzione in mora quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere o quando il termine è scaduto e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore (art. 1219, comma 2, c.c.).

Questo modello ha valore informativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato.

Questo modello e fornito a scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale professionale. Per questioni legali, si consiglia di rivolgersi a un avvocato.

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