Come Emettere una Fattura: Guida per Professionisti e Aziende
La fatturazione elettronica in Italia
Dal 1 gennaio 2019, la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutte le operazioni tra soggetti residenti in Italia (B2B e B2C). Le fatture devono essere emesse in formato XML e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.
Dal 1 gennaio 2024, l'obbligo si estende anche ai contribuenti in regime forfettario (con ricavi superiori a 25.000 euro nel 2021; dal 2024 per tutti).
Elementi obbligatori della fattura
Secondo l'art. 21 del DPR 633/1972, ogni fattura deve contenere:
- Data di emissione
- Numero progressivo univoco
- Dati del cedente/prestatore: denominazione, indirizzo, P.IVA
- Dati del cessionario/committente: denominazione, indirizzo, P.IVA o CF
- Codice destinatario SDI (per la fattura elettronica)
- Descrizione dei beni ceduti o servizi prestati
- Quantita e prezzo unitario
- Imponibile
- Aliquota IVA applicata e relativo importo
- Totale fattura
Le aliquote IVA in Italia
- 22%: aliquota ordinaria (maggior parte di beni e servizi)
- 10%: aliquota ridotta (alimentari, ristrutturazioni, alberghi)
- 5%: aliquota super-ridotta (erbe aromatiche, prestazioni socio-sanitarie)
- 4%: aliquota minima (generi alimentari di prima necessita, libri, giornali)
- Esente: operazioni esenti art. 10 (prestazioni sanitarie, educazione, assicurazioni)
- Non imponibile: esportazioni, operazioni intracomunitarie
Fattura per professionisti
I professionisti iscritti ad albi (avvocati, ingegneri, commercialisti) devono indicare in fattura:
- Onorario/compenso professionale
- Contributo integrativo cassa previdenziale (CPA 4%, CNPADC 4%, Inarcassa 4%, ecc.)
- IVA (se dovuta)
- Ritenuta d'acconto 20% (il committente trattiene e versa)
- Netto a pagare
Il regime forfettario
I contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014, art. 1 commi 54-89) godono di semplificazioni:
- Non addebitano IVA in fattura (operazione non soggetta ad IVA)
- Non applicano la ritenuta d'acconto
- Devono inserire la dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190"
- Marca da bollo da 2 euro obbligatoria per importi superiori a 77,47 euro
- Aliquota sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attivita)
Ricevuta per prestazione occasionale
Chi svolge lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lett. l del TUIR) emette una ricevuta non fiscale (non una fattura) contenente:
- Dati del prestatore
- Dati del committente
- Descrizione della prestazione
- Compenso lordo
- Ritenuta d'acconto 20% (se il committente e sostituto d'imposta)
- Netto a pagare
- Marca da bollo da 2 euro (per importi superiori a 77,47 euro)
Se il compenso annuo supera 5.000 euro, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Note di credito
La nota di credito (art. 26 DPR 633/1972) serve per rettificare una fattura gia emessa in caso di:
- Errori di importo o di calcolo
- Resi di merce
- Sconti o abbuoni successivi
- Operazioni annullate
Deve contenere il riferimento alla fattura originale (numero e data) e il motivo della rettifica.
Termini di emissione
- Fattura immediata: entro 12 giorni dall'operazione
- Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'operazione (con DDT)
- Fattura per prestazioni di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo
Sanzioni per mancata fatturazione
- Omessa fatturazione: sanzione dal 90% al 180% dell'IVA non documentata (minimo 500 euro)
- Fatturazione irregolare: sanzione dal 90% al 180% dell'IVA
- Registrazione tardiva: sanzione da 250 a 2.000 euro