Dimissioni Volontarie: Come Presentarle Correttamente in Italia

Ultimo aggiornamento: 2026-03

La procedura telematica obbligatoria

Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro (servizio online su cliclavoro.gov.it o tramite l'app). Questa procedura e stata introdotta dal D.Lgs. 151/2015 per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.

La procedura telematica si effettua tramite:

  • Accesso con SPID o CIE al portale servizi.lavoro.gov.it

  • Assistenza di un patronato o sindacato

  • Commissioni di certificazione


Eccezioni alla procedura telematica


Non devono seguire la procedura online:
  • Lavoratori domestici (colf e badanti)

  • Dimissioni durante il periodo di prova

  • Dimissioni nei primi 3 anni di vita del figlio (convalida ITL obbligatoria)

  • Lavoratori del settore marittimo


Il preavviso

Il preavviso e il periodo che deve trascorrere tra la comunicazione delle dimissioni e l'ultimo giorno di lavoro effettivo. La durata del preavviso e stabilita dal CCNL applicato e varia in base a:

  • Livello di inquadramento

  • Anzianita di servizio

  • Qualifica (operaio, impiegato, quadro, dirigente)


Esempi comuni di preavviso


  • CCNL Commercio: da 15 giorni (livello VII, fino a 5 anni) a 120 giorni (quadri, oltre 10 anni)

  • CCNL Metalmeccanico: da 7 giorni (1 livello) a 3 mesi (8 livello)

  • CCNL Studi professionali: da 15 a 45 giorni


Chi non rispetta il preavviso deve pagare un'indennita sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso.

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiedono il rispetto del preavviso. Si verificano quando il comportamento del datore di lavoro rende impossibile la prosecuzione del rapporto:

  • Mancato pagamento dello stipendio

  • Molestie o mobbing

  • Modifica unilaterale delle mansioni (demansionamento)

  • Mancato versamento dei contributi

  • Trasferimento ingiustificato


Con le dimissioni per giusta causa si ha diritto alla NASPI (indennita di disoccupazione), a differenza delle dimissioni ordinarie.

Dimissioni durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova, sia il lavoratore che il datore possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Non e necessaria la procedura telematica. E sufficiente una comunicazione scritta.

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

Alla cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto al TFR maturato. Il calcolo e disciplinato dall'art. 2120 c.c. Il TFR deve essere liquidato normalmente con l'ultima busta paga o entro i termini previsti dal CCNL.

NASPI: quando spetta con le dimissioni?

La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) generalmente non spetta in caso di dimissioni volontarie. Fanno eccezione:

  • Dimissioni per giusta causa

  • Dimissioni durante il periodo di maternita (fino al primo anno del figlio)

  • Risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione

  • Dimissioni per trasferimento a sede distante oltre 50 km


La lettera di dimissioni

Anche se la procedura e telematica, e buona prassi consegnare una lettera formale di dimissioni al datore di lavoro. La lettera serve a:

  • Documentare formalmente la volonta

  • Specificare l'ultimo giorno di lavoro

  • Chiedere il calcolo del TFR e delle competenze spettanti

  • Mantenere un rapporto professionale corretto

Domande frequenti